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Ordinanza — n. 6319/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding subjective intent in prevention measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6319/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address specific defense requests regarding his subjective intent to comply with residence restrictions. The court rejected this claim because the appellant's criticism was too generic, failing to identify which specific defense requests were ignored by the appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 366 c.p.p.: An appeal alleging a violation of law due to the failure to address defense requests is inadmissible if the appellant fails to specify which requests were omitted, rendering the criticism generic.

Parole chiave

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prevention measures subjective intent inadmissible appeal generic criticism residence restrictions violazione dell'obbligo di collaborare corresponsabilità della vittima responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE FAVE MAURIZIO nato a ROMA il 09/09/1972 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato quella di primo grado con la quale Maurizio Delle Fave è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava la prescrizione di non allontanarsi dalla propria dimora dalle 20.00 alle 7.00, si allontanava, in detta fascia oraria, da quel luogo nei giorni 28 e 29 luglio 2017; letto il motivo di ricorso con il quale è stato eccepito il vizio di motivazione e la violazione di legge per la mancata assoluzione dell'imputato; rilevato che: i giudici di merito hanno motivato in punto di elemento soggettivo del reato contestato segnalando la consapevolezza del ricorrente circa la sottoposizione alla misura di prevenzione e, dunque, della conoscenza delle prescrizioni impostegli; il ricorrente si limita a lamentare il mancato confronto con le istanze difensive relative alla «volontà dell'imputato di rispettare gli obblighi impostigli»; ritenuto che: a fronte della motivazione della Corte di appello, il ricorrente si pone in termini del tutto generici omettendo di indicare a quali «istanze difensive» abbia inteso fare riferimento, con conseguente genericità della censura proposta; considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così