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Ordinanza — n. 6315/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging sentencing violations outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6315/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible ex officio because it challenged the agreed sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued for a violation of sentencing principles, but the prosecution and defense agreed that appeals against agreed sentences are strictly limited to specific issues like the defendant's intent or legal qualification. The court ruled that since the appellant's arguments fell outside these narrow exceptions, the appeal must be rejected without examining the merits.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against agreed sentences are admissible only for specific statutory grounds, excluding general violations of sentencing principles.

Parole chiave

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agreed sentence appeal Cassation inadmissibility sentencing violations procedural limits legal qualification error motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAVITA LUIGI nato a NAPOLI il 14/01/1991 avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI'dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: la predetta sentenza è stata disposta l'applicazione a Luigi Bonavita della pena concordata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione con il quale ha dedotto violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio; il ricorso verte su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

«solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; è, dunque, testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla violazione di legge in merito alle censure dedotte, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità (de plano, ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.) del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos