Italian court dismisses appeal claiming prescription after partial cassation annulment regarding fine determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that a partial annulment by the Supreme Court for fine recalculation finalizes the criminal conviction. The appellant argued the crime prescribed after the annulment, but the court held that progressive res judicata prevents declaring extinction in retrial proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.p.; Art. 640 c.p.: The partial annulment of a judgment by the Supreme Court for the sole purpose of recalculating a fine establishes the finality of the crime and liability, thereby precluding the declaration of prescription in subsequent retrial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOVA ANELIYA ASENOVA nato a VINAROVO( BULGARIA) il 27/06/1960 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; et k 'est_ et,e yi fvf.A4( Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; lette le conclusioni depositate nell'interesse della ricorrente; rilevato che: si verte in tema di sentenza pronunciata in sede di rinvio della Corte di cassazione (giusta sentenza dell'11/11/2022) che ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva; a seguito della predetta sentenza, la Corte di appello di Lecce ha rideterminato la pena pecuniaria; l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto la prescrizione del reato ascritto all'imputata successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione; ritenuto che deve darsi seguito all'orientamento per cui «l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale» (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792;
Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494); considerato che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dektricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C