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Ordinanza — n. 6203/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the offended person is not a party and lacks a defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the offended person, Cifelli Nunzio, filed it without a qualified defense attorney. Although the appellant argued personal submission, the court held that only formal 'parties' can propose recusation appeals, excluding the offended person who lacks technical standing. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 44 cod. proc. pen.: The offended person is not a party and cannot propose a recusation appeal without a defense attorney, rendering such an appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility offended person standing recusation appeal procedure defense attorney requirement parties definition criminal law ammende per infrazione procedurale censure procedurali inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla stessa consegue ai sensi'dell'art.
Art. 44 cod. proc. pen.
205836 - 01) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per effetto dell'art. 44 cod. proc. pen. e non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione di legittimità, della somma - giudicata congrua - di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
e alla stessa consegue ai sensi'dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 44 cod. proc. pen
205836 - 01) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per effetto dell'art. 44 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 4509 del 20/10/2023, Bossi
Invero, a prescindere dalla questione relativa alla proponibilità o meno nel procedimento di ricusazione del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente della parte (in senso positivo, Sez. 5, ord. n. 4509 del 20/10/2023, Bossi, Rv.
Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara
285337 - 01; contra, Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv.
Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Lanza
Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Lanza, Rv.
Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996
(disciplina applicabile anche al procedimento di ricusazione: Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CI Fece/ Ai(LW2.) O p. 9 L oCac,19),07,t3 NATELLA ANTONIO ORRINO LORENZO BOGGIA REMO VENEZIALE MICHELE avverso l'ordinanza del 09/08/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Cifelli Nunzio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso proposto, senza il ministero di difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, dalla persona offesa Cifelli Nunzio avverso l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione dal predetto formulata nei confronti del dottor Michele Caroppoli, Gip del Tribunale di Isernia, nel procedimento a carico delle persone indicate in epigrafe, è inammissibile.

Invero, a prescindere dalla questione relativa alla proponibilità o meno nel procedimento di ricusazione del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente della parte (in senso positivo, Sez. 5, ord. n. 4509 del 20/10/2023, Bossi, Rv. 285337 - 01; contra, Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Stara, Rv. 236734 - 01), è pacifico che la dichiarazione di ricusazione può essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste in senso tecnico, dal momento che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione estensiva (da ultimo, v.

Sez. 2, n. 23901 del 12/04/2024, Lanza, Rv. 286537 - 01). Rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla stessa consegue ai sensi'dell'art. 616 cod. proc. pen. (disciplina applicabile anche al procedimento di ricusazione: Sez. 1, n. 5293 del 15/10/1996, Rv. 205836 - 01) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, per effetto dell'art. 44 cod. proc. pen. e non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione di legittimità, della somma - giudicata congrua - di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.