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Ordinanza — n. 6201/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6201/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNINO EMANUELE (CUI 01X8WFD) nato a ALBENGA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Cagnino Emanuele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono, oltre che del tutto generici, manifestamente infondati.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 99 comma 4 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 6201/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, la Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena inflitta, determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale per il reato più grave (art. 337 cod. pen.) e aumentata per la continuazione nella misura finale ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod. pen, in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. Trattasi di statuizione insindacabile dinanzi a questa Corte, atteso che nel caso in cui sia irrogata una pena base inferiore al medio edittale non è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali inadempimento reiterato impugnabilità della decisione di rinvio aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Invero, la Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena inflitta, determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale per il reato più grave (art. 337 cod. pen.) e aumentata per la continuazione nella misura finale ai sensi dell'art.
art. 99 comma 4 cod. pen
pen, in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Trattasi di statuizione insindacabile dinanzi a questa Corte, atteso che nel caso in cui sia irrogata una pena base inferiore al medio edittale non è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNINO EMANUELE (CUI 01X8WFD) nato a ALBENGA il 26/03/1977 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Cagnino Emanuele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono, oltre che del tutto generici, manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto adeguata la pena inflitta, determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale per il reato più grave (art. 337 cod. pen.) e aumentata per la continuazione nella misura finale ai sensi dell'art. 81 ultimo comma cod. pen, in ragione della ritenuta recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. Trattasi di statuizione insindacabile dinanzi a questa Corte, atteso che nel caso in cui sia irrogata una pena base inferiore al medio edittale non è richiesta una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i