Cassation dismisses appeal for obstruction of justice and procedural error correction lacking concrete interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued against the conviction for obstruction of justice, claiming the court failed to properly distinguish the conduct from mere insults, while also contesting a procedural error regarding the sentencing date. The court rejected these arguments, affirming that the appellant's violent and threatening behavior toward police officers constituted the specific crime of obstruction rather than simple insults, and noting that the appellant failed to demonstrate a concrete interest in participating in the chamber session required to correct the material error in the first-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 130 cod. proc. pen.: The conduct of spitting, shoving, and uttering death threats against police officers to coerce them into violating their duties constitutes the crime of obstruction of justice under Art. 337 cod. pen. A material error in a judgment can be corrected de plano without a chamber session only if the appellant demonstrates a concrete interest in participating in the hearing; absence of such interest renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOLLER MARIO nato a NAPOLI il 05/11/1966 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Toller Mario; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.
Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti intervenuti per porre fine all'aggressione posta in essere dal Toller ai danni di altro soggetto. In particolare, viene dato atto che il ricorrente ha sputato verso gli agenti, spintonandoli e proferendo l'espressione "io vi sparo, vi uccido, voi chi cazzo siete sono un collaboratore di giustizia, figli di puttana non potete farmi niente"; condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti.
In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01).
Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, con il quale si deduce nullità della sentenza di appello per avere la stessa disposto la correzione de plano dell'errore materiale relativo alla data della sentenza di primo grado, senza rispettare il procedimento camerale indicato dall'art. 130 cod. proc. pen. La Corte territoriale, rilevato che nella sentenza di primo grado era indicata, come data dell'udienza di decisione, il 21 settembre 2022 (data del deposito della motivazione) anziché il 24 giugno 2022 ha direttamente proceduto alla correzione.
Al riguardo, si è già precisato che «l'adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale» (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219 - 01). Nella specie, da un lato, emerge in modo evidente il mero errore materiale (atteso che l'intestazione della sentenza del Tribunale indica come data della sua emissione il 24 giugno 2022); dall'altro lato, il ricorrente non ha indicato in alcun modo quale sarebbe stato il proprio interesse a partecipare all'udienza camerale per la correzione di detto errore.
Rilevato,' pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del