Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6199/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was personally filed by the accused instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally submitted by the accused rather than by a registered defense attorney. Under the 2017 procedural reform, appeals against any judicial act must be signed by a lawyer from the special register to avoid rejection. Consequently, the court ruled the appeal void ab initio and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 39 disp. att. c.p.p.: Following the 2017 reform, appeals must be signed by a registered defense attorney; personal submission renders the appeal inadmissible de plano, triggering liability for procedural costs and fines.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal submission registered defense attorney procedural reform 2017 de plano declaration court costs liability Cassation procedure difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod.
Art. 39 disp. att. c.p.p.
272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
peri., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMDOUNI BILEL (CUI 0486ZA8) nato il 15/11/1989 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA«etattrav artiì udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Amdouni Bilel; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato. Invero, dopo la riforma apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, ord. n. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885 - 01) e risultando irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. peri., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

Rilevato che la causa originaria dell'inammissibilità non consente di instaurare un rapporto con il Giudice di impugnazione e, stante la tipologia di vizio dell'atto introduttivo, va dichiarata con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e alla quale consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso