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Ordinanza — n. 6193/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for evading home detention, citing lack of necessity and distinct criminal designs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6193/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding the crime of evading home detention. The appellant argued for necessity due to threats, but the court found he could have sought police help instead. Furthermore, the court rejected the claim to merge the current offense with prior crimes due to their distinct nature and timing.

Regesto Legislator

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Art. 52 c.p.; Art. 60 c.p.: The defense of necessity requires an imminent, grave danger with no other alternatives, which was absent here as police intervention was viable; additionally, distinct criminal designs preclude merging separate offenses into a continuous crime.

Parole chiave

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evading home detention state of necessity continuous crime criminal design appeal inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 52 c.p.
Art. 60 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003, Pierri
Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 - dep. 25/03/2019, D'Andrea
Sul punto la Corte territoriale ha - con motivazione adeguata e dunque insindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 - dep. 25/03/2019, D'Andrea, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSINI STEFANO nato a BERGAMO il 16/12/1961 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ambrosini Stefano; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come non vi fossero i presupposti per applicare la causa di giustificazione dello stato di necessità, atteso che l'imputato si era limitato a sostenere che l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare era dovuto al timore per le minacce ricevute da due soggetti che gli avevano intimato di recarsi in Tunisia. In tal modo, la sentenza impugnata si è conformata all'orientamento di legittimità in base al quale la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, richiede l'immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lascia sre altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003, Pierri, Rv. 226524 - 01), mentre nella specie l'imputato a fronte delle prospettate minacce ben avrebbe potuto chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine.

Rilevato che anche la doglianza relativa al rigetto della richiesta di applicare la continuazione tra il reato di evasione e i fatti (plurimi reati di peculato continuato, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale, impiego di denaro di illecita provenienza) oggetto di condanna irrevocabile. Sul punto la Corte territoriale ha - con motivazione adeguata e dunque insindacabile in sede di legittimità (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018 - dep. 25/03/2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01) - evidenziato l'insussistenza al riguardo di un medesimo disegno criminoso, atteso che l'evasione appare del tutto estemporanea e frutto di una decisione conseguente all'applicazione della misura domiciliare e considerata la totale diversità di natura e tipologia dei reati giudicati con la precedente sentenza, peraltro commessi anni addietro, e l'evasione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend