Italian Court dismisses appeal on home detention evasion, citing lack of necessity and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding home detention evasion. The appellant argued for necessity and force majeure due to conflicts with other occupants, but the court found no imminent danger or lack of alternatives. Furthermore, the court rejected the claim of minor offense due to the appellant's recidivism and repeated violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 100 c.p.: The defense of necessity requires an imminent and unavoidable grave danger, while force majeure demands a situation where no other choice exists; repeated violations and recidivism preclude the mitigation of minor offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHITA DANA MIHAELA NICOLETA nato il 03/10/1994 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Chita Dana Mihaela; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati.
Invero, la Corte di appello ha evidenziato la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come non vi fossero i presupposti per applicare la causa di giustificazione dello stato di necessità e tantomeno per invocare una causa di forza maggiore, atteso che l'imputata si era limitata a sostenere che gli allontanamenti dai luoghi di restrizione domiciliare erano dovuti a contrasti e liti con gli altri occupanti degli alloggi; in tal modo, la sentenza impugnata si è conformata all'orientamento di legittimità in base al quale la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, idonea ad escludere la sussistenza del reato di evasione, richiede l'immanenza di una situazione di grave pericolo alla persona con caratteristiche di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare altra alternativa che quella di violare la legge (Sez. 6, n. 33076 del 10/06/2003, Pierri, Rv. 226524 - 01).
La Corte di appello ha poi escluso l'esistenza di una "forza maggiore" atteso "che l'imputata avrebbe potuto operare ben altre scelte al fine di evitare la lite con gli ospitanti ... come richiedere l'intervento della polizia giudiziaria o rivolgersi all'autorità giudiziaria"; valutazione immune da censure, considerato che l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di applicazione della forza maggiore o del caso fortuito implica una valutazione di merito degli elementi processuali sottratta al sindacato di legittimità con l'unico limite della completezza e della logicità della motivazione.
Rilevato che anche la doglianza relativa al rigetto della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata. Sul punto la Corte territoriale ha - con motivazione adeguata - evidenziato che l'imputata, già dichiarata recidiva, è gravata da due precedenti di evasione ritenuti avvinti dalla continuazione "sintomatici di una propensione a delinquere e per cui, comunque, non può neppure sostenersi l'occasionalità della condotta"; inoltre viene dato atto che il fatto oggetto del giudizio è connotato dal reiterato allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, in breve arco di tempo, il che rivela l'intensità del dolo.
Valutazione niente affatto contrastante con il principio affermato da Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01. Infatti, l'esistenza di ben cinque condotte di evasione (due accertate nelle precedenti condanne irrevocabili; tre oggetto del presente giudizio) evidenzia la insussistenza dei presupposti per poter ritenere il fatto di particolare tenuità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell