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Ordinanza — n. 6185/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for reiterating groundless arguments and failing to prove self-defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Porcu Nicola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for drug trafficking, arguing violations of law and lack of reasoning regarding his conduct and self-defense claims. The court rejected these arguments as groundless repetitions of the appellate court's findings, noting the defendant's threatening behavior and the absence of factual basis for his self-defense or recidiva exclusion requests.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393 bis cod. pen.: Appeals based on reiterated groundless complaints regarding criminal liability or self-defense are inadmissible when the lower court's reasoning is adequate and the appellant fails to provide concrete factual data to justify an erroneous belief in self-defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction self-defense exclusion reiterated arguments inadmissible appeal recidiva application threatening conduct implied reasoning recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 393 bis cod. pen.
Rilevato ancora che, correttamente, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 393 bis cod. pen
Rilevato ancora che, correttamente, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 - dep. 01/03/2022, Guarnieri
Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli
Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Duse
Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Duse, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCU NICOLA nato a CAGLIARI il 15/12/1980 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Porcu Nicola; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente in ordine al reato al predetto contestato, evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dall'imputato per sottrarsi al controllo degli operanti che stavano procedendo ad attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti; in particolare, Porcu si è divincolato dalla presa di uno degli operanti, proferendo all'indirizzo dello stesso l'espressione "levami le mani dal braccio, non ti permettere perché ora te la faccio vedere io; questa volta di faccio piangere, vedrai", condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la libertà di azione dell'operante.

Rilevato ancora che, correttamente, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen. Invero, da un punto di vista oggettivo, questa Sezione ha già precisato come ai fini dell'applicabilità di detta scriminante, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 - dep. 01/03/2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 01); presupposti, questi, all'evidenza non sussistenti nel caso di specie.

Adeguata è altresì la motivazione con la quale detta causa di giustificazione è stata esclusa anche sotto il profilo putativo. Al riguardo, infatti, tale esimente putativa sussiste nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 02).

Ritenuto che anche l'ulteriore motivo, con il quale si è censurata la conferma della ritenuta recidiva, è manifestamente infondato. E' vero che la sentenza impugnata non si è espressamente pronunciata sul punto, ma è principio pacifico che l'applicazione della recidiva contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente (tra le altre, v. Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Duse, Rv. 272803 - 01). Al riguardo, il Tribunale, nell'affermare la sussistenza della recidiva, aveva evidenziato come il fatto commesso dal Porcu apparisse espressione di accentuata pericolosità sociale del medesimo, gravato anche da precedenti specifici, come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti.

In tale contesto, tenuto altresì conto che nell'atto di appello la richiesta di esclusione della recidiva era stata formulata in termini assolutamente generici, sussistono i presupposti per ritenere la motivazione implicita del rigetto dell'istanza dell'appellante, atteso che, comunque, la sentenza di secondo grado ha rilevato la congruità della pena irrogata all'imputato e l'impossibilità di una sua ulteriore riduzione, facendo riferimento alla recidiva e alla concessione delle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C