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Ordinanza — n. 6184/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for violent arrest resistance, ruling defenses based on procedural flaws and crime continuation are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6184/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by four Santino brothers inadmissible, rejecting their claims of legal violation and lack of motivation. The appellants argued they were justified in resisting arrest due to the arresting officer's failure to display the custody warrant with required information, and that their crimes did not constitute a continuation of prior offenses. The court held that the lower court correctly found the officers' conduct sufficiently illegitimate to justify the resistance and that the temporal gaps and lack of prior final judgments excluded the crime of continuation.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 393 bis cod. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 239 cod. proc. pen. The court establishes that private resistance against public agents is justified by objectively illegitimate conduct, even if merely dysfunctional or uncivil, and that the crime of continuation requires a close temporal and factual link between acts, which is absent when significant time passes and prior final judgments are missing.

Parole chiave

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resistance to arrest crime of continuation custody warrant display justification defense procedural illegitimacy criminal liability appellate review recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 393 bis cod. pen.
Né è configurabile in favore dei ricorrenti l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen., invocata nei ricorsi in ragione del fatto che all'arrestando non è stata esibita l'ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate nell'art.
Art. 81 cod. pen.
Art. 239 cod. proc. pen.
pen., invocata nei ricorsi in ragione del fatto che all'arrestando non è stata esibita l'ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate nell'art. 239 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
art. 393 bis cod. pen
Né è configurabile in favore dei ricorrenti l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen., invocata nei ricorsi in ragione del fatto che all'arrestando non è stata esibita l'ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate nell'art.
art. 239 cod. proc. pen
pen., invocata nei ricorsi in ragione del fatto che all'arrestando non è stata esibita l'ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate nell'art. 239 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 - dep. 01/03/2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 01
Sez. 2, n. 43475 del 03/10/2024
Sez. 2, n. 43475 del 03/10/2024 ) e le diverse modalità dei fatti illeciti, unitamente alla mancata produzione da parte degli interessati delle relative sentenze irrevocabili, escludevano la possibilità di ipotizzare il vincolo della continuazione.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTINO GIUSEPPE ANTONIO nato a PIAZZA ARMERINA il 22/12/1998 SANTINO PAOLO nato a MAZZARINO il 07/07/1993 , SANTINO ANDREA nato a RIESI il 17/05/1970 SANTINO MIRELLA nato a MAZZARINO il 27/07/1994 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di Santino Giuseppe Antonio, Santino Paolo, Santino Andrea e Santino Mirella, nonché la memoria depositata dal difensore degli imputati, Avvocato Giovanni Claudio Maggio, ove si insiste per l'accoglimento dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i ricorsi - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, evidenziando in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dai predetti per opporsi agli operanti che dovevano procedere all'arresto di Santino Giuseppe Antonio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico del predetto. Né è configurabile in favore dei ricorrenti l'esimente di cui all'art. 393 bis cod. pen., invocata nei ricorsi in ragione del fatto che all'arrestando non è stata esibita l'ordinanza custodiale corredata dalle informazioni indicate nell'art. 239 cod. proc. pen.

Invero, questa Sezione ha già precisato come ai fini dell'applicabilità di detta scriminante, la reazione del privato può dirsi giustificata a fronte di un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente che sia disfunzionale - anche solo per le modalità scorrette, incivili e sconvenienti di attuazione - rispetto al fine per cui il potere è conferito (Sez. 6, n. 7255 del 26/11/2021 - dep. 01/03/2022, Guarnieri, Rv. 282906 - 01); presupposti, questi, all'evidenza non sussistenti nel caso di specie. Ritenuto che anche il secondo motivo, proposto in favore di Santino Giuseppe Antonio, Santino Paolo e Santino Andrea e concernente l'esclusione della continuazione del reato giudicato con altri reati oggetto di sentenze irrevocabili, è manifestamente infondato.

Sul punto, la sentenza impugnata ha evidenziato che, a fonte della condotta illecita ivi giudicata, posta in essere il 5 dicembre 2018, detti reati risultavano commessi, rispettivamente, il 17 giugno 2016 per Santino Andrea, 1'8 giugno 2012 per Santino Paolo e il 7 dicembre 2021 per Santino Giuseppe Antonio, rilevando, con motivazione certamente non illogica, che l'ampio lasso temporale intercorso (elemento che rileva negativamente ai fini dell'art. 81 cod. pen.: v. Sez. 2, n. 43475 del 03/10/2024 ) e le diverse modalità dei fatti illeciti, unitamente alla mancata produzione da parte degli interessati delle relative sentenze irrevocabili, escludevano la possibilità di ipotizzare il vincolo della continuazione.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell