Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are repetitive and manifestly unfounded regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Termini Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal correctly rejected this because no specific elements were presented and the lower court's sentence was justified by the defendant's criminal history and the use of a forged medical certificate. The Court ruled that since the rejection of mitigation was adequately motivated, the appeal's repetition of these grounds was manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are merely repetitive of those raised in the lower court and manifestly unfounded, particularly when the lower court's decision to deny mitigation is adequately motivated by analogous reasons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERMINI SALVATORE nato a CATANIA il 26/09/1967 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Termini Salvatore; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, reiterativo delle doglianze formulate in appello, risulta manifestamente infondato.
Invero, la Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che non erano emersi, né erano stati dedotti dall'appellante, specifici elementi valorizzabili in tale senso e ha giudicato congrua la pena irrogata dal Tribunale (che aveva evidenziato la negativa personalità dell'imputato, con a carico numerosi e gravi precedenti penali) in considerazione dell'intensità del dolo dimostrata dalla condotta conseguente al reato, caratterizzata da apprezzabile disvalore avendo l'imputato, al fine di giustificare il proprio allontanamento dal domicilio, prodotto ed esibito alla PG una falsa certificazione medica.
Motivazione complessivamente adeguata, considerato che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così