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Ordinanza — n. 6177/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming habitual escape from home arrest lacks legal basis under Article 131 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6177/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lorenzo Chiarenza's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in finding habitual escape from home arrest. The appellate court confirmed three instances of evasion, two of which were part of a continuing offense involving other crimes like theft and aggravated damage. The court ruled that the lower court correctly applied a comprehensive evaluation of the specific circumstances, including the nature of the crimes and their consequences, rather than relying solely on the mere existence of multiple offenses.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 131 c.p.: While a plurality of crimes unified under the bond of continuation is not per se an obstacle to the exclusion of punishability due to particular minor gravity, a comprehensive evaluation of the concrete factual scenario must be conducted, considering indicators such as the nature and gravity of the offenses, the type of legal interests protected, the extent of violated legal provisions, the purposes and execution methods of the conduct, their motivations, consequences, the time period, the context, the intensity of intent, and the relevance of subsequent behaviors.

Parole chiave

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habitual escape home arrest continuing offense particular minor gravity Article 131 bis Penal Code exclusion of punishability comprehensive factual evaluation inadmissible appeal altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 131 c.p.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARENZA LORENZO nato a CATANIA il 26/07/2000 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Chiarenza Lorenzo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen., in relazione al delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha confermato la valutazione sul punto del primo Giudice evidenziando che l'imputato risulta gravato da tre episodi di evasione dagli arresti domiciliari, i primi due - per i quali è stata ritenuta la continuazione - oggetto di precedente condanna irrevocabile e il terzo oggetto del presente giudizio (commesso il 3 ottobre 2021). Al riguardo, la sentenza impugnata ha rilevato che in occasione dei primi due fatti Chiarenza si è reso altresì responsabile, rispettivamente, di ricettazione di vetture provento di furto e di un danneggiamento aggravato (in data 10 giugno e 17 maggio 2019).

Pertanto, la sentenza impugnata evidenzia che "le due evasioni, sebbene unificate dalla continuazione, si inserivano in contesti più ampi, essendo finalizzate alla commissione di altri reati, di natura diversa" e che si tratta complessivamente di tre evasioni dagli arresti domiciliari, di tal che deve ritenersi sussistente la causa ostativa della abitualità della condotta. Trattasi di motivazione che non contrasta con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che nello statuire che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, hanno però precisato che a tal fine deve essere effettuata una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Valutazione negativa che, alla luce degli elementi sopra riportati, non risulta illogica e non è dunque sindacabile in questa sede. 72( Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle