Cassation court dismisses appeal for home detention evasion, ruling violation of procedural incompatibility rules does not invalidate the conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal by Rosaria Ventaloro inadmissible, rejecting her claims regarding legal violations and lack of motivation. The court found that the appellant's arguments merely reiterated complaints already made at the appellate level and were manifestly unfounded. Specifically, the court held that a potential conflict of interest under Article 34 of the Criminal Procedure Code did not affect the judge's capacity since it was neither declared nor timely raised, and the conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code was correctly applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 34 c.p.p.; Art. 178 c.p.p.; Art. 385 c.p. A failure to declare a potential incompatibility or to raise a recusal request in time does not impair the judge's capacity or cause nullity, and conduct involving unauthorized departure from home detention constitutes evasion rather than mere procedural violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTALORO ROSARIA nato a CATANIA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ventaloro Rosaria; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, risultano manifestamente infondati.
Invero, l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. (peraltro nella specie inesistenti, atteso che il giudice persona fisica che ha emesso la sentenza di primo grado non fa parte del Collegio che si è pronunciato sull'appello), allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419 - 01).
Rilevato altresì che la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, correttamente rilevando come l'allontanamento dal luogo della restrizione domiciliare in orari e giorni diversi da quanto autorizzato costituisce condotta rientrante nel reato di cui all'art. 385 cod. pen. Infatti, integra il reato di evasione e non una trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, si allontani dal luogo di detenzione in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (Sez. 6, n. 35681 del 30/05/2019, Di Martino, Rv. 276694 - 01).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C