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Ordinanza — n. 6173/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are manifestly unfounded regarding resistance to police control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Ventura's appeal inadmissible, ruling that his arguments regarding the conviction for resistance were manifestly unfounded. Ventura argued against the confirmation of his sentence for attempting to evade police control by fleeing at high speed and driving erratically. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logical, the conduct fully met the elements of the crime, and the appeal lacked specific factual grounds to challenge the judges' evaluation of the defendant's dangerousness and prior record.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal must be declared inadmissible when the alleged violations of law or defects in reasoning are manifestly unfounded, as the lower court's motivation is logical and the facts clearly establish the crime's elements.

Parole chiave

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resistance to police control inadmissible appeal manifestly unfounded grounds criminal conviction confirmation defects in reasoning guida nonostante revoca della patente delitto di fuga guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765
Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA GIOVANNI nato a FOGGIA il 05/04/1995 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e Ja sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ventura Giovanni; udita. la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, la condotta posta in essere (aver tentato di sottrarsi al controllo, dandosi alla fuga alla guida di autovettura che conduceva a elevatissima velocità, "zigzagando" tra le corsie di marcia, sorpassando pericolosamente altri veicoli in spazi ristretti e infine imboccando contro mano una strada tangenziale) integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza (ex multis, v.

Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 - 01). Inammissibili sono anche gli ulteriori motivi, relativi alla mancata esclusione della recidiva e al riconoscimento delle attenuanti generiche solo in termini di equivalenza rispetto alla stessa. Invero, per un verso le doglianze risultano del tutto generiche, non essendo stati indicati gli elementi dai quali dovrebbe inferirsi l'erronea valutazione dei Giudici di merito, e per altro verso adeguata è la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come ad una rivisitazione in melius del trattamento sanzionatorio ostano la gravità della situazione di pericolo cagionato e i precedenti penali a carico del ricorrente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così