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Ordinanza — n. 6172/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for resisting a public official with violence and threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6172/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by De Feudis, Carosiello, and Carosiello Matteo inadmissible, ruling that their arguments were manifestly unfounded. The appellants challenged the conviction for resisting a public official under Article 337 of the Penal Code, arguing their actions constituted mere passive resistance or were misclassified. The court rejected these claims, affirming that using force to prevent arrest or hinder official duties constitutes active resistance, and upheld the denial of generic mitigating circumstances and the recidivism finding.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 438 cod. proc. pen.: Active resistance by force against a public official to prevent arrest or hinder official duties constitutes the crime of resisting a public official, distinguishing it from passive resistance; generic mitigating circumstances cannot be granted based on the defendant's choice of summary procedure.

Parole chiave

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resisting public official active resistance passive resistance summary procedure generic mitigating circumstances recidivism appeal inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Infatti, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod.
Art. 438 cod. proc. pen.
Sotto altro profilo, non rileva a tal fine la definizione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 438 cod.
art. 337 cod. pen
Infatti, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod.
art. 438 cod. proc. pen
Sotto altro profilo, non rileva a tal fine la definizione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 438 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia
Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini
Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE FEUDIS GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 07/09/1995 CAROSIELLO LUIGI nato a CERIGNOLA il 30/08/1959 CAROSIELLO MATTEO nato a CERIGNOLA il 26/08/1997 avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di De Feudis Giuseppe, Carosiello Luigi e Carosiello Matteo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i ricorsi - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, evidenziando in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dai predetti per opporsi agli operanti. Prive di fondamento sono le censure mosse dai ricorrenti secondo cui si sarebbe trattato di meri divincolamenti che al più potevano costituire "resistenza passiva". E' stato infatti già precisato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01), situazione certamente sussistente nel caso di specie, per come ricostruita dalla sentenza impugnata.

Sotto altro profilo, manifestamente infondate risultano anche le doglianze, mosse dal ricorrente Carosiello Luigi, relative alla qualificazione giuridica dei fatti. Infatti, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01).

Ritenuto che inammissibili risultano anche i motivi - dedotti da De Feudis e Carosiello Luigi - relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza, e alla conferma della ritenuta recidiva. Al riguardo, la Corte territoriale ha - con motivazione non illogica e quindi insindacabile in questa sede - escluso la possibilità di un tale giudizio di prevalenza, rilevando l'insussistenza di elementi valorizzabili in tal senso. Sotto altro profilo, non rileva a tal fine la definizione del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., atteso che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche - e a maggior ragione la censura relativa alla dosimetria della pena e al mancato giudizio di prevalenza delle stesse rispetto alle aggravanti - non può certo fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271 - 01).

La doglianza di Carosiello Matteo non tiene conto del fatto che lo stesso non è gravato dalla recidiva e che quindi nei suoi confronti le attenuanti sono state riconosciute nella loro pienezza. La Corte territoriale ha infine indicato in modo analitico i precedenti penali a carico dei ricorrenti De Feudis e Carosiello Luigi, dimostrativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale e che giustificano dunque la conferma della recidiva ritenuta dal primo Giudice. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de