Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6171/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming reformatio in peius regarding recidiva calculation in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Francesco Camporeale's appeal inadmissible, rejecting his claim of a violation of the reformatio in peius principle. The court found the lower court's assessment of recidiva based on prior convictions and subsequent social danger indicators legally sound. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 73 TU Stup.: The principle of reformatio in peius applies to the imposition of the penalty, not to the evaluation of evidence or the criteria for establishing recidiva; therefore, a higher court may consider subsequent criminal records to validate social danger without violating the prohibition of worsening the defendant's situation.

Parole chiave

Generato dall'IA
reformatio in peius recidiva reiterata pericolosità sociale sentenza di appello violazione di legge commisurazione della pena per stupefacenti pericolo di reiterazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 73 TU Stup.
artt. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 22217 del 16/04/2019, Cela
Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOREALE FRANCESCO nato a CANOSA DI PUGLIA il 24/08/1982 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Camporeale Francesco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73 TU Stup. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto, relativo alla ritenuta recidiva, è manifestamente infondato.

Invero, non è rinvenibile nella sentenza impugnata alcuna violazione del divieto di reformatio in peius; infatti, non incorre in tale vizio il giudice dell'impugnazione che dia una lettura delle risultanze del certificato del casellario giudiziario diversa da quella operata dal giudice di primo grado, riferendosi tale divieto all'applicazione della pena e non ai criteri di valutazione delle prove o, comunque, del materiale raccolto o degli atti del processo (Sez. 4, n. 22217 del 16/04/2019, Cela, Rv. 276267 - 01). Neppure risulta contraddetto il principio in base al quale ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze penali che ne derivano e, quindi, anche quelle derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01).

Infatti, dalla sentenza di appello risulta che la recidiva si fonda su condanne irrevocabili precedenti al fatto contestato nel presente giudizio, commesso nel febbraio del 2021, mentre il riferimento agli ulteriori precedenti penali - relativi a fatti successivi a tale data - è stato legittimamente operato al diverso fine di convalidare e attualizzare il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato ("il richiamo a tali pronunce attesta che la condotta al vaglio non è stata espressione di una ricaduta occasionale": pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.