Italian Court dismisses appeal for evading home arrest as grounds are manifestly unfounded and inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sardella Michelangelo inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for evading home arrest, arguing issues regarding criminal responsibility and sentencing calculation. The court rejected these claims because the responsibility argument referenced a different crime not before the court, and the sentencing argument was invalid as the penalty was already at the minimum statutory level with mitigating factors recognized.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be based on grounds actually raised in the lower instance; arguments concerning facts or crimes not previously contested are inadmissible, and sentencing errors are inadmissible if the penalty is within the minimum statutory range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA MICHELANGELO nato a BARI il 01/07/1999 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Sardella Michelangelo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma della condanna in appello per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti risultano manifestamente infondati.
Invero, con il primo motivo si contesta l'affermazione di penale responsabilità richiamandosi però circostanze relative a un diverso reato, non oggetto del giudizio (sembrerebbe un furto). In ogni caso, trattasi di profilo non dedotto in appello e, dunque, inammissibile in sede di legittimità (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognesi, Rv. 269745 - 01). Anche il motivo relativo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato, atteso che essa è stata irrogata nel minimo edittale, previo riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso