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Ordinanza — n. 6164/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to waiver of substantive grounds and agreement on penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6164/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived all substantive grounds for appeal, retaining only the request for penalty reduction. The material facts show the defendant agreed with the Public Prosecutor on a ten-month sentence, which legally precluded challenging the underlying liability for resistance and assault. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred by the prior waiver and the binding nature of the settlement on liability.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When a defendant waives substantive grounds for appeal and agrees to a penalty reduction, this limits the second-instance court's cognition and creates preclusive effects for the entire proceeding, including the appeal on legality.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds agreement on penalty reduction preclusive effect on liability inadmissibility of appeal procedural preclusion attenuazione della pena rinuncia alla motivazione riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUBBIO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 17/04/1990 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato av>"do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Rubbio Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce l'illegittimità della sentenza di appello, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., per non avere il giudicante motivato adeguatamente in merito alla penale responsabilità dell'imputato in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali - deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Invero, risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla riduzione della pena, rideterminata, d'accordo con il PG, nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi dieci di reclusione). Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci