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Ordinanza — n. 6163/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding home arrest evasion, citing lack of particular leniency and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6163/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Diglio's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court erred in applying Article 131-bis of the Penal Code. The appellate court found Diglio's absence from his home significant, noting he entered through a shared terrace without justification and remained silent during interrogation, while also highlighting his prior criminal record. The supreme court ruled that the lower court's reasoning regarding the lack of particular leniency was logical and thus not subject to review in the legality phase.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 600 c.p.p.: The appellate court's assessment that the absence from home arrest was prolonged and unjustified, combined with the defendant's silence and prior record, constitutes a valid finding of lack of particular leniency that is not subject to review in the legality phase.

Parole chiave

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home arrest evasion particular leniency prior criminal record legality phase review inadmissible appeal Article 131-bis procedural inadmissibility aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGLIO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 02/02/1998 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Diglio Giovanni; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen. per la condanna, confermata in appello, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello ha rigettato l'analoga censura rilevando che l'assenza dal domicilio si è protratta per un lasso di tempo apprezzabile, che l'imputato ha fatto rientro in. casa transitando dal lastrico solare dell'edificio collegato ad altra palazzina e che, essendo rimasto silente durante l'interrogatorio, non ha fornito alcuna giustificazione per la propria condotta; ha altresì evidenziato che Diglio risulta gravato da precedenti penali (per i quali è stata ritenuta la recidiva infraquinquennale). Trattasi di motivazione che, in modo non illogico, evidenzia l'insussistenza della particolare tenuità del fatto contestato, e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci