Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6162/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming ne bis in idem violation for first time at cassation level.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6162/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that a new conviction for evading home arrest violated the principle of ne bis in idem regarding the same conduct. The court ruled that such a claim cannot be raised for the first time at the cassation stage because it requires a substantive assessment of factual identity not permitted in this procedural phase.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 64 c.p.p.; Art. 132 c.p.p.: The principle of ne bis in idem cannot be invoked for the first time before the Court of Cassation when it necessitates a substantive evaluation of factual identity, as such assessments are reserved for the trial judge or execution proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
ne bis in idem cassation appeal procedural preclusion factual identity substantive assessment home arrest evasion first instance claim aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.p.
Art. 132 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Brenvaldi Valerio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce la violazione del divieto di bis in idem in relazione alla condanna, confermata in appello, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, tale profilo non è stato dedotto nei giudizi di merito e sul punto vale il principio secondo cui «non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali» (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01).

Anche l'orientamento, parzialmente difforme, che riconosce che tale eccezione, in quanto relativa a preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile per la prima volta nel giudizio di cassazione, precisa che però è necessario che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere eventualmente proposta al giudice dell'esecuzione. Nella specie, la censura non è ammissibile in sede di legittimità dal momento che il ricorrente ha invocato il bis in idem limitandosi ad indicare l'esistenza di condanne relative a evasioni dagli arresti domiciliari in ordine a condotte che sarebbero ricomprese nel tempus commissi delicti contestato nell'imputazione oggetto del presente processo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co