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Ordinanza — n. 6159/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming failure to apply probation and substitute fine for theft conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6159/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Aboumouslim Youssef inadmissible for reiterating generic grievances from the appellate stage. The lower court found the illegal possession of a phone retroactive and the defendant's conduct grave due to his recent status as a justice collaborator. The court ruled that the appellate judgment's refusal to convert the sentence into a fine was adequately motivated by the defendant's prior criminal record, which precludes conditional suspension, thus escaping further judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's refusal to apply probation or a substitute fine based on the defendant's prior record and current status as a justice collaborator is not subject to review if adequately motivated.

Parole chiave

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Art. 131 bis cod. pen. Art. 133 cod. pen. substitute fine conditional suspension justice collaborator inadmissible appeal prior criminal record uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Invero, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez.
Art. 58 della I.n. 689 del 1981
Invero, a prescindere dalla non condivisile considerazione della Corte territoriale in ordine alla preclusione derivante dalla mancata allegazione da parte del difensore di procura speciale (atteso che l'art. 58 della I.n.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 131 bis cod. pen
Invero, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 391 ter cod. pen
e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in relazione al delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen.
art. 416 bis cod. pen
art. 133 cod. pen
150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOUMOUSLIM YOUSSEF nato a NAPOLI il 01/12/1992 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta «dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Aboumouslim Youssef; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della sussistenza dei presupposti dell'art. 131 bis cod. pen. e alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, in relazione al delitto di cui all'art. 391 ter cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello e comunque del tutto generici, sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, da un lato, il possesso illecito dell'apparecchio telefonico cellulare era certamente retrodatabile rispetto al suo rinvenimento in possesso dell'imputato e, dall'altro lato, che la condotta di costui risultava oggettivamente grave (risultando tra l'altro dalla sentenza di primo grado che il predetto era detenuto per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.), anche in ragione della condizione di collaboratore di giustizia che da poco aveva assunto e che avrebbe dovuto indurlo a tenere una condotta ispirata a lealtà e correttezza; motivazione certamente non illogica e dunque non sindacabile in questa sede di legittimità.

Considerato che manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso, relativo alla mancata conversione della pena detentiva nella multa. Invero, a prescindere dalla non condivisile considerazione della Corte territoriale in ordine alla preclusione derivante dalla mancata allegazione da parte del difensore di procura speciale (atteso che l'art. 58 della I.n. 689 del 1981 non richiede tale atto in riferimento alla richiesta in esame), la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di disporre la sostituzione richiesta in ragione dei precedenti penali a carico dell'imputato (precedenti emergenti anche dalla motivazione della sentenza di primo grado nella quale viene dato atto che essi ostano alla concedibilità della sospensione condizionale della pena).

Trattasi di motivazione adeguata - anche a fronte della genericità del motivo di appello sul punto - dal momento che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle