Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6155/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6155/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6155/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GARRI YASSINE nato il 01/04/1999 BAYBA MOURAD nato il 11/06/1995 BARY AYOUB nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6155/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GARRI YASSINE nato il 01/04/1999 BAYBA MOURAD nato il 11/06/1995 BARY AYOUB nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale spese di esecuzione spese di difesa condanna al pagamento pecuniario censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GARRI YASSINE nato il 01/04/1999 BAYBA MOURAD nato il 11/06/1995 BARY AYOUB nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che nei ricorsi di El Garri, Bayba e Bari si contesta la determinazione delle pene, mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto che dall'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorTnti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cessa delle ammende. Così deciso il 13j/