Ordinanza — n. 6155/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GARRI YASSINE nato il 01/04/1999 BAYBA MOURAD nato il 11/06/1995 BARY AYOUB nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6155/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GARRI YASSINE nato il 01/04/1999 BAYBA MOURAD nato il 11/06/1995 BARY AYOUB nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL GARRI YASSINE nato il 01/04/1999 BAYBA MOURAD nato il 11/06/1995 BARY AYOUB nato il 04/09/2000 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che nei ricorsi di El Garri, Bayba e Bari si contesta la determinazione delle pene, mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto che dall'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorTnti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cessa delle ammende. Così deciso il 13j/