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Ordinanza — n. 6154/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals regarding waived grounds and sentencing errors not affecting sanction legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6154/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Branciforte and Putrino inadmissible, ruling that they concern waived grounds and sentencing errors outside the scope of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that arguments regarding the determination of the penalty do not constitute a violation of the sanction's legality if they fall within statutory limits. Consequently, the appellants were condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals against judgments based on waived grounds or sentencing errors not affecting the legality of the imposed sanction are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals waived grounds sentencing errors sanction legality procedural costs Cassazione ordinanza Art. 129 CPP condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che nei ricorsi di Bratiforte e Putrino si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
ritenuto che dall'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
art. 129 cod. proc. pen
che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANCIFORTE SAVERIO GIANLUCA nato a CATANIA il 11/10/1994 PUTRINO NUNZIO nato a CATANIA il 21/10/1980 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv7b alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che nei ricorsi di Bratiforte e Putrino si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto che dall'inammissibilità dei ricorsi, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile d ricorsa e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/1