Ordinanza — n. 6153/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUD AHMED ABDELMAKSOUD MAHMOUD KALIL nato il 18/11/1996 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Mahmoud è inammissibile perché assume che la droga in possesso del ricorre fosse da lui detenuta per uso personale senza evidenziare manifeste illogicità nella argomentazione con la quale la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua responsabilità evidenziando la quantità dì droga detenuta e le modalità della detezione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6153/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUD AHMED ABDELMAKSOUD MAHMOUD KALIL nato il 18/11/1996 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Mahmoud è inammissibile perché assume che la droga in possesso del ricorre fosse da lui detenuta per uso personale senza evidenziare manifeste illogicità nella argomentazione con la quale la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua responsabilità evidenziando la quantità dì droga detenuta e le modalità della detezione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHMOUD AHMED ABDELMAKSOUD MAHMOUD KALIL nato il 18/11/1996 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Mahmoud è inammissibile perché assume che la droga in possesso del ricorre fosse da lui detenuta per uso personale senza evidenziare manifeste illogicità nella argomentazione con la quale la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua responsabilità evidenziando la quantità dì droga detenuta e le modalità della detezione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il nsigliere estensore Il P esidente