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Ordinanza — n. 6151/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6151/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLACHE BOUALEM nato il 05/03/1960 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Tallache è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la esclusione di una detenzione di droga per solo uso personale evidenziando, in particolare, il quantitativo, corrispondente a 331 dosi medie singole di hashish nel cui possesso il ricreante è stato colto nella pubblica via; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6151/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLACHE BOUALEM nato il 05/03/1960 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Tallache è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la esclusione di una detenzione di droga per solo uso personale evidenziando, in particolare, il quantitativo, corrispondente a 331 dosi medie singole di hashish nel cui possesso il ricreante è stato colto nella pubblica via; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili attendibilità dei testimoni testimone a carico denuncia mendace verosimiglianza della persecuzione legittimo sospetto di parzialità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLACHE BOUALEM nato il 05/03/1960 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Tallache è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente argomentato, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, la esclusione di una detenzione di droga per solo uso personale evidenziando, in particolare, il quantitativo, corrispondente a 331 dosi medie singole di hashish nel cui possesso il ricreante è stato colto nella pubblica via; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consi 'ere estensore Il Pr 'dente