Criminal appeal dismissed because plea agreement exempts prosecution from proving facts and requires brief sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Daniele Beleffi's appeal inadmissible on procedural grounds, ruling that plea agreements under Article 444 of the Code of Criminal Procedure exempt the prosecution from the burden of proof. The lower court had already verified the sufficiency of the agreement's description of facts and the appropriateness of the sentence against the Constitution. Consequently, the appeal was rejected de plano without a full merits review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 27 Cost. When a plea agreement is reached, the prosecution is exempted from the burden of proof, and the resulting judgment must briefly describe the facts and verify the sentence's congruity; appeals challenging the sufficiency of this description or the sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELEFFI DANIELE nato a IMOLA il 17/08/1957 avverso la sentenza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Daniele Beleffi è inammissibile, perché pone questioni non consentite nel caso di sentenza diapplicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che lo recepisce sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede sia sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità sia sotto quello della commisurazione della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consi iere estensore residente