Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6148/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6148/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6148/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHAM AZIZ (CUI: 0323WGH) nato il 19/03/1983 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso, nel contestare la responsabilità di Hacham per il reato ascrittogli non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità nelle sue argomentazioni; ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso concernente la particolare tenuità del fatto non è stato dedotto in appello e che, comunque la sentenza impugnata sviluppa implicitamente argomentazioni che ne giustificano il rigetto, con gli argomenti che adduce a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non vengono addotti specifici elementi di valutazione a sostegno della richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6148/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHAM AZIZ (CUI: 0323WGH) nato il 19/03/1983 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso, nel contestare la responsabilità di Hacham per il reato ascrittogli non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità nelle sue argomentazioni; ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso concernente la particolare tenuità del fatto non è stato dedotto in appello e che, comunque la sentenza impugnata sviluppa implicitamente argomentazioni che ne giustificano il rigetto, con gli argomenti che adduce a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non vengono addotti specifici elementi di valutazione a sostegno della richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
asserzione difendibile decisione incidentale impugnabile esame di cassazione diritto a un difensore domanda d'asilo di cittadino etiope azione di accertamento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HACHAM AZIZ (CUI: 0323WGH) nato il 19/03/1983 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso, nel contestare la responsabilità di Hacham per il reato ascrittogli non si confronta con i contenuti della sentenza impugnata e non evidenzia manifeste illogicità nelle sue argomentazioni; ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso concernente la particolare tenuità del fatto non è stato dedotto in appello e che, comunque la sentenza impugnata sviluppa implicitamente argomentazioni che ne giustificano il rigetto, con gli argomenti che adduce a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non vengono addotti specifici elementi di valutazione a sostegno della richiesta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro tremila in favore della cassa delle bmmende. Così de so il 13 dicembre 2024 Il Con Il Presidente Angel Pierluigi Di Stefano r DEPOSiTATA i CANC' , .14 F 25 iii Funzio