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Ordinanza — n. 6146/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to adequate appellate reasoning on recidivism under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6146/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Antonino Oscini's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and fines. The appellate court had properly justified applying recidivism rules under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990, noting the appellant's consolidated criminal capacity despite prior property crimes. The Supreme Court found the lower court's reasoning sufficient and thus rejected the challenge to the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; When an appellate court adequately motivates the application of recidivism provisions regarding consolidated criminal capacity, a subsequent appeal challenging the reasoning is inadmissible.

Parole chiave

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recidivism application appellate reasoning adequacy DPR 309/1990 inadmissible appeal criminal capacity assessment property crimes court costs award documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
ritenuto ricorso di Antonino Oscini è manifestamente infondato, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva evidenziando che la commissione di un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSCINI ANTONINO nato a CATANIA il 29/01/1981 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto ricorso di Antonino Oscini è manifestamente infondato, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva evidenziando che la commissione di un reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, pur dopo avere patito diverse condanne per reati contro il patrimonio, manifesta una consolidata e accresciuta capacità criminale; ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consi ere estensore ThPresidente