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Ordinanza — n. 6145/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6145/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6145/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILA SABRI nato il 18/12/1987 avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avv•so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; / Ritenuto che il ricorso di Mila con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice, in una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6145/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata condono delle spese procedurali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILA SABRI nato il 18/12/1987 avverso la sentenza del 23/05/2024 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avv•so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; /

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il ricorso di Mila con il quale si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice, in una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricornte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cssa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.