Court dismisses appeal on recidivism and home arrest violation grounds, ruling them inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Concetto lozia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court held that leaving home arrest for a nearby bar violates Article 385 of the Penal Code, and recidivism must be considered for prescription calculations despite balancing with mitigating circumstances under Article 157. Consequently, the appeal was rejected based on established jurisprudence regarding these specific legal provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 157, comma 3, cod. pen.: Violations of home arrest conditions constitute a crime regardless of distance, and recidivism must be factored into prescription periods even when mitigating circumstances are present.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZIA CONCETTO nato a MODICA il 05/10/1975 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Concetto lozia è inammissibile perché, a differenza di quel che vi si deduce, anche l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi in un bar non distante lede, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, gli interessi a salvaguarda dei quali è posta la norma incriminatrice ex art. 385 cod. pen.; ritenuto che, stante la sussistenza della recidiva, essa deve essere tenuta presente ai fini del calcolo della prescrizione, anche se equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Prp9Jcfente