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Ordinanza — n. 6142/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6142/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA CARMINE nato a MODICA il 24/09/1985 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; 2811gi ritenuto che il ricorso di Carmine Guida è inammissibile perché , a differenza di quel che vi si deduce, anche l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi in un bar non distante lede, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, gli interessi a salvaguarda dei quali è posta la norma incriminatrice ex art. 385 cod. pen.; ritenuto che, stante la sussistenza della recidiva, essa deve essere tenuta presente ai fini del calcolo della prescrizione, anche se equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 6142/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.; ritenuto che, stante la sussistenza della recidiva, essa deve essere tenuta presente ai fini del calcolo della prescrizione, anche se equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA CARMINE nato a MODICA il 24/09/1985 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; 2811gi

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di Carmine Guida è inammissibile perché , a differenza di quel che vi si deduce, anche l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi in un bar non distante lede, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, gli interessi a salvaguarda dei quali è posta la norma incriminatrice ex art. 385 cod. pen.; ritenuto che, stante la sussistenza della recidiva, essa deve essere tenuta presente ai fini del calcolo della prescrizione, anche se equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pi:gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consig re estensore I side