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Ordinanza — n. 6141/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6141/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI MOHAMED ABDELGHAFFAR nato il 16/02/1997 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Mohamed è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziandone, in senso contrario, la marcata offensività, la scaltrezza, segno di dimestichezza, nell'agire criminale, e le diverse denunce a piede libero nei suoi confronti per fatti analoghi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6141/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI MOHAMED ABDELGHAFFAR nato il 16/02/1997 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Mohamed è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziandone, in senso contrario, la marcata offensività, la scaltrezza, segno di dimestichezza, nell'agire criminale, e le diverse denunce a piede libero nei suoi confronti per fatti analoghi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza responsabilità penale allegazioni fattuali non credibili determinazione dell'età gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ALI MOHAMED ABDELGHAFFAR nato il 16/02/1997 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Mohamed è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziandone, in senso contrario, la marcata offensività, la scaltrezza, segno di dimestichezza, nell'agire criminale, e le diverse denunce a piede libero nei suoi confronti per fatti analoghi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consi ere estensore Il Presidente