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Ordinanza — n. 6140/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic contestation without specific arguments against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Maleh Jamila inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant's request was rejected because it contained only generic objections to the recognition of liability without addressing the specific reasoning of the Brescia Court of Appeal. The court ruled that an appeal must concretely demonstrate the illogicality of the lower judgment rather than merely disputing the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal must specifically contest the reasoning of the lower court; generic objections without concrete arguments against the motivation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic contestation lack of specific arguments procedural costs Cassation procedure diritto di non autoincriminarsi permesso di promuovere un procedimento penale testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALEH JAMILA nato il 26/05/1996 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Maleh contesta in termini tutto generici il riconoscimento della responsabilità del ricorrente senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e, tantomeno, indicarne manifeste illogicità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa clle ammende. Così deciso il 13 .; embre 2024