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Ordinanza — n. 6139/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as manifestly unfounded due to repetition of already answered appellate issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6139/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Giorgio Poli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Breccia Court of Appeal decision regarding sentencing for conduct under Articles 337 and the denial of generic mitigating circumstances. The court ruled the appeal manifestly unfounded because it merely re-proposed issues already resolved with adequate reasoning by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it manifestly re-proposes questions already answered by the court of appeal with adequate reasoning.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal repetition of issues inadmissible appeal sentencing review generic mitigating circumstances court of cassazione procedural inadmissibility ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLI GIORGIO nato a MILANO il 30/09/1970 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Poli Giorgio è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione la determinazione della pena per il reato ex artt. 337 ( per la violenza della condotta, i plurimi, gravi e anche specifici precedenti penali), e il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di valutazione favorevoli (l'imputato ammise soltanto quel che della sua condotta difficilmente avrebbe potuto negare); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consiglier stensore