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Ordinanza — n. 6138/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds unrelated to the specific facts of the attempted murder charge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Badiaschi inadmissible due to its failure to address the specific facts of the case. Badiaschi challenged a second-instance judgment convicting him of attempted murder under Article 385 of the Criminal Code, but his arguments were deemed too generic and irrelevant to the concrete circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and Badiaschi was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic assertions unrelated to the specific facts of the case and fails to address the arguments used by the lower court to establish liability.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds attempted murder Article 385 Criminal Code procedural inadmissibility difficoltà linguistiche principio del "Ne bis in idem" inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADIASCHI CRISTIAN nato a CREMONA il 15/01/1985 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Cristian Badiaschi è inammissibile perché contesta in termini del tutto generici, con asserzioni irrelate dalla fattispecie concreta e che non considerano le argomentazioni con le quali la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua responsabilità peri il reato ex art. 385 cod. per il quale è stato condannato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consi1ere estensore ifà'esidente