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Ordinanza — n. 6136/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6136/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6136/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERHATSION GOYTOM JONAS (CUI: 04V9OGJ) nato a ROMA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel ricorso di Merhatsion si contesta in termini del tutto generici, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugntata e, senta, tanto meno, indicarne manifeste illogicità, la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale; ritenuto che dalla conseguente inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6136/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERHATSION GOYTOM JONAS (CUI: 04V9OGJ) nato a ROMA il 23/09/1998 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che nel ricorso di Merhatsion si contesta in termini del tutto generici, senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugntata e, senta, tanto meno, indicarne manifeste illogicità, la determinazione della pena in misura non coincidente con il minimo edittale; ritenuto che dalla conseguente inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.