Italian court dismisses appeal claiming non-application of Article 129 of Criminal Procedure Code regarding waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Falzoi Alessandro inadmissible, ruling that appeals against sentences under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are barred when they concern waived grounds. The court held that the alleged failure to evaluate conditions for acquittal under Article 129 does not constitute a valid ground for review if the penalty determination lacks illegality. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p. Appeals against sentences pronounced under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible when they concern waived grounds, as the failure to evaluate conditions for acquittal does not constitute a valid ground for review if the penalty determination lacks illegality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALZOI ALESSANDRO nato a ROMA il 11/07/1998 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvfio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; o
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che nel ricorso di Falzoi si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.