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Ordinanza — n. 6134/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-compliance with Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Qose Eulin inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found this claim did not fall within the exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specific grounds required for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal challenging a judgment for alleged failure to evaluate conditions for acquittal is inadmissible unless it falls within the specific exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility omitted evaluation acquittal Article 448 paragraph 2-bis Code of Criminal Procedure dismissal of appeal modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QOSE EULIN nato il 18/06/1990 avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE Ritenuto che il ricorso di Qose con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice, in una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024.