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Ordinanza — n. 6132/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimiliano La Barbera inadmissible. The appellant sought to challenge the lower court's finding of criminal responsibility and the assessment of mitigating circumstances versus recidivism. The court rejected the request because the arguments presented were identical to those already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal, violating the prohibition against re-litigating decided issues.

Regesto Legislator

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Art. 69 comma 4 cod. pen.; The court cannot re-examine arguments already fully debated and rejected by the appellate court, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-litigation of decided issues prohibition of re-examination recidivism assessment mitigating circumstances legittimazione a contestare licenza asserzione difendibile motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA BARBERA MASSIMILIANO nato a ROMA il 21/12/1963 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Massimiliano La Barbera è inammissibile, perché riproduce argomenti già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello nell'affermare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e nel disconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, stante il divieto posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle rnmende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigli e estensore Il P sidente