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Ordinanza — n. 6131/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as lower court already properly addressed subjective criminal elements under Art. 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Mingarelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already recognized the subjective element of the crime based on Mingarelli's conduct involving shoves and threats against public officials. The Supreme Court rejected the appeal because it merely re-proposed issues that the appellate court had adequately resolved with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it re-proposes issues already decided by the lower court with adequate motivation, as the appellate judgment sufficiently addressed the subjective elements of the offense.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-proposed issues subjective criminal element public officials shoves and threats Art. 337 penal code court costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGARELLI ANTONIO nato a ROMA il 17/09/1969 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Antonio Mingarelli è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione fondando il riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato ex art. 337 cod. pen. sui caratteri della sua condotta costituita da spintoni, minacce idoneamente rivolti a contrastate l'azione dei pubblici ufficiali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pfgamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consiglier estensore Il residente