Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6130/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism, ruling flight during police check shows criminal progression.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6130/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Helmi Artan's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already justified applying recidivism not merely based on prior records but by highlighting that Artan's flight in a car endangered police officers conducting a traffic check, demonstrating further criminal progression. Consequently, the court rejected the argument that the lower court's reasoning was insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the lower court's application of recidivism is based on specific facts showing criminal progression, such as endangering police during a traffic check, rather than merely citing prior records.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application criminal progression flight from police traffic control check inadmissible appeal Art. 337 cod. pen. court costs award momento del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 603 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HELMI ARTAN nato il 19/05/1975 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av,y4o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Helmi Artan è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione giustificando l'applicazione delal recidiva non con la mera considerazione dei precedenti penali ma evidenziando che le modalità di realizzazione del reato ex art. 337 cod. pen. da parte dell'imputato, che con la sua fuga in auto ha messo in pericolo i pubblici ufficiali che stavano controllando la regolarità della sua guida, mostrano la sua ulteriore progressione criminosa rispetto ai già gravi e variegati precedenti penali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il dicembre 2024 Il Consigli re estensore fl Prsidente