Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6128/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and non-specific, rejecting failure to confront factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6128/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Andrea Agresta's appeal inadmissible due to its generic nature and lack of specific factual confrontation. Agresta challenged the Second Instance Court's ruling without addressing the underlying arguments or concrete circumstances of the case. Consequently, the appeal was rejected, and Agresta was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal must be specific and confront the factual and legal grounds of the lower court's decision; generic objections without engaging with the case's concrete circumstances result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic contestation lack of confrontation procedural dismissal Corte di Cassazione art. 366 c.p.c. art. 367 c.p.c. facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGRESTA ANDREA nato a ROMA il 20/07/1966 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Andrea Agresta è inammissibile, perché in apodittica e del tutto generica contestazione della argomentazione alla base della sentenza, senza alcun confronto cni i suoi contenuti e con le circostanze del caso concreto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consi 'ere estensore /111f3i esi Ciente