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Ordinanza — n. 6126/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to adequate appellate court reasoning on group drug consumption facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Enzo Laganà inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellate court had already reasoned that the specific facts regarding the quantity and type of drugs negated the alleged 'group consumption' scenario. Consequently, the higher court found no merit in the appeal's arguments and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellate court has adequately motivated its decision on the facts, specifically regarding the disqualification of a legal hypothesis like group drug consumption based on the evidence presented.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility group drug consumption appellate court reasoning drug quantity evidence court costs award irregolarità finanziarie spese giustificate dall'uso commerciale omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGANA ENZO nato a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; n

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di Enzo Laganà è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi si adduce, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il disconoscimento della fattispecie del cosiddetto "consumo di gruppo", considerando la strumentazione della quale il ricorrente era munito, il numero delle dosi (corrispondenti a 20 di cocaina e 14 di hashish) e la loro diversità tipoloiica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rSagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consiglie estensore I Presidente