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Ordinanza — n. 6125/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for manifestly unfounded claim regarding public official safety during traffic stop.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6125/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Zaza inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zaza challenged the lower court's application of Article 337 of the Penal Code, which penalizes fleeing traffic police officers. The court rejected the appeal as manifestly unfounded because the Court of Appeal had already adequately justified the application of the law regarding the danger posed to public officials.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and merely re-proposes issues already resolved by the Court of Appeal with adequate motivation.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal Article 337 Penal Code fleeing police officers public official safety inadmissible appeal court costs and fine Cassation procedure responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAZA SALVATORE nato a NAPOLI il 14/04/1977 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Salvatore Zaza è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione giustificando l'applicazione dell'art. 337 cod. pen., che con la sua fuga in auto ha messo in pericolo i pubblici ufficiali che stavano controllando la regolarità della sua guida e li ha successivamente anche aggrediti (p. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paíamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consiglie estensore ltflrèsidente