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Ordinanza — n. 6124/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6124/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6124/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESOLI DANIELE nato a MARINO il 28/02/1977 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Pesoli Daniele è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione il riconoscimento della sua responsabilità per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen (le minacce e la violenza manifestate contro i pubblici ufficiali, intervenuti per sedarne le condotte aggressive all'interno di un bar inducevano a chiamate in soccorso altra pattuglia. nonchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6124/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 582 cod. pen (le minacce e la violenza manifestate contro i pubblici ufficiali, intervenuti per sedarne le condotte aggressive all'interno di un bar inducevano a chiamate in soccorso altra pattuglia. nonchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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gravi addebiti penali perseguimento penale per diffamazione azione intesa alla dichiarazione di responsabilità testimone a carico azione penale privata prova del DNA
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESOLI DANIELE nato a MARINO il 28/02/1977 avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Pesoli Daniele è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione il riconoscimento della sua responsabilità per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen (le minacce e la violenza manifestate contro i pubblici ufficiali, intervenuti per sedarne le condotte aggressive all'interno di un bar inducevano a chiamate in soccorso altra pattuglia. nonchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consigliere tensore I Pr idente