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Ordinanza — n. 6123/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as lower court properly rejected generic mitigating circumstances citing specific prior convictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Eros Angeletti inadmissible, upholding the Court of Appeal's denial of generic mitigating circumstances. Angeletti argued for leniency, but the appellate court correctly emphasized his numerous specific prior convictions and sentences for evasion and attempted murder. Consequently, the appeal was rejected, and Angeletti was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 59 c.p.: The court must reject generic mitigating circumstances when the defendant's criminal history consists of specific, serious prior convictions, as demonstrated by the appellate court's adequate justification based on the record of evasion and attempted murder.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances specific prior convictions criminal appeal inadmissibility attempted murder conviction evasion of justice Corte di Cassazione procedural costs momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 59 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELETTI EROS nato a ROMA il 07/08/1990 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; •

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di Eros Angeletti è inammissibile, perché, a differenza di quel che vi adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche evidenziando i numerosi precedenti specifici e le ulteriori condanne per evasione e tentato omicidio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurPnila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consiglie e estensore Pre's.jente