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Ordinanza — n. 6122/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for re-litigating facts already decided on continued offense under Art. 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Danaila Ionel's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the appeal manifestly unfounded because it merely re-litigated facts already resolved by the Court of Appeal of Rome. Specifically, the lower court had correctly established that the defendant's acts of resistance under Article 337 of the Penal Code were directed at multiple public officials, justifying the application of the continued offense discipline.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal that merely re-litigates facts already decided by the appellate court is manifestly unfounded and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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continued offense resistance to public officials inadmissible appeal manifestly unfounded Article 337 Penal Code esame di cassazione decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
ritenuto che il ricorso di lone Danaila è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto evidenziando come, già nella imputazione e parimenti nella ricostruzione dei fatti, le condotte di resistenza ex art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
ritenuto che il ricorso di lone Danaila è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto evidenziando come, già nella imputazione e parimenti nella ricostruzione dei fatti, le condotte di resistenza ex art. 337 cod. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANAILA IONEL nato il 14/03/1981 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Pgstit C19 2:›

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di lone Danaila è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto evidenziando come, già nella imputazione e parimenti nella ricostruzione dei fatti, le condotte di resistenza ex art. 337 cod. pen. dell'imputato son state rivolte distintamente a più pubblici ufficiali, così giustificandosi l'applicazione della disciplina del reato continuato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consig re estensore Il Presidente