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Ordinanza — n. 6121/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6121/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6121/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA SILVANO nato a ROMA il 19/04/1984 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Silvano Spada è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione fondando il riconoscimento del reato ex art. 337 cod. pen. sui caratteri della sua condotta che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, non si limitò alla espressione di frasi scurrili ma fu accompagnata da minacce rivolte al pubblico ufficiale per impedire l'identificazione di suo nipote, peraltro nel contesto della sua appartenenza a famiglia attiva criminalmente nel territorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 6121/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. sui caratteri della sua condotta che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, non si limitò alla espressione di frasi scurrili ma fu accompagnata da minacce rivolte al pubblico ufficiale per impedire l'identificazione di suo nipote, peraltro nel contesto della sua appartenenza a famiglia attiva criminalmente nel territorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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responsabilità penale verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali deposizione inattendibile responsabilità penale dei minori scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA SILVANO nato a ROMA il 19/04/1984 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Silvano Spada è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione fondando il riconoscimento del reato ex art. 337 cod. pen. sui caratteri della sua condotta che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, non si limitò alla espressione di frasi scurrili ma fu accompagnata da minacce rivolte al pubblico ufficiale per impedire l'identificazione di suo nipote, peraltro nel contesto della sua appartenenza a famiglia attiva criminalmente nel territorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il Consiglier estensore e sidente