Cassation court dismisses appeal for non-exhaustion of remedies regarding omitted acquittal conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Elezi Diego inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129, but the Court found this claim did not meet the strict requirements for admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging the lower court's omission in evaluating conditions for acquittal is inadmissible unless it falls within the specific exceptions enumerated in the statute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELEZI DIEGO nato il 10/10/1987 avverso la sentenza del 10/07/2024 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; TZ2-7-45-51
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso di Elezi con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice, in una sentenza emessa ex art. 444 cod. proc pen., delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen; ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso, dichiarata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024. 1